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Le novità del Ddl Concorrenza


La Camera dei Deputati si prepara a votare il disegno di legge sulla concorrenza, che introduce significative modifiche alla normativa sulle startup e PMI innovative varata nel 2012, con l’obiettivo di rendere gli incentivi più mirati e al contempo rafforzare il ruolo delle imprese innovative nel sistema economico italiano.

Le novità del Ddl Concorrenza

  • Stop agli incentivi per PMI innovative e nuovi limiti per Startup innovative
  • Requisiti aggiornati per Startup innovative
  • Fondi e venture capital

Stop agli incentivi per PMI innovative e nuovi limiti per Startup innovative
La fine dell’anno 2024 segnerà l’interruzione della detrazione fiscale per investimenti in PMI innovative erogati in regime “de minimis”, cioè senza necessità di notifica all’Unione Europea se entro un ammontare massimo pari ad euro 300.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari. Al contempo, a decorrere dall’anno 2025, salirà al 65% la detrazione per le persone fisiche che investono in Startup innovative in regime “de minimis”, pur con l’introduzione di nuove limitazioni. Tale incentivo, infatti, sarà applicabile solo nei primi tre anni dall’iscrizione della Startup innovativa nel Registro delle imprese. L’obiettivo, secondo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), è concentrare gli incentivi nei primi anni di vita, periodo cruciale per il successo delle nuove imprese. Inoltre, l’incentivo non sarà garantito in caso di investimenti che comportano la titolarità di partecipazioni qualificate superiori al 25% del capitale sociale ovvero dei diritti di governance della Startup. Infine, l’incentivo non sarà garantito anche nell’ipotesi in cui l’investitore sia anche fornitore della Startup innovativa generando un fatturato superiore al 25% dell’investimento effettuato.
Le nuove limitazioni sopra descritte si applicheranno anche agli investimenti erogati in regime ordinario con agli incentivi previsti per le persone fisiche e le persone giuridiche (rispettivamente, detrazione del 30% del totale investito fino ad un ammontare massimo pari ad euro 1 milione e deduzione dalla base imponibile ai fini IRES del 30% del totale investito fino ad un ammontare massimo pari ad euro 1,8 milioni) e saranno limitati ad un massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della Startup innovativa nel Registro delle imprese.

Requisiti aggiornati per Startup innovative
Al fine di conservare la qualifica di “startup innovativa” dopo i primi tre anni, sono eliminati i requisiti previsti nel testo originario (capitale sociale minimo di 20mila euro e impiego di almeno un dipendente entro i primi due anni; prova che i brevetti di proprietà e/o in licenza fossero utilizzati nell’attività di impresa). Di contro, vengono introdotti i seguenti sei nuovi criteri, di cui sarà necessario possederne almeno uno:

  1. Incremento delle spese di ricerca e sviluppo al 25%;
  2. Sottoscrizione di un contratto di sperimentazione con una Pubblica Amministrazione;
  3. Aumento dei ricavi di almeno il 50% dal secondo al terzo anno;
  4. Costituzione di una riserva patrimoniale superiore ad euro 50 mila tramite la sottoscrizione di un finanziamento convertendo / aumento di capitale con sovrapprezzo per l’ingresso di un investitore terzo professionale, un incubatore o acceleratore certificato, un investitore vigilato o un business angel con una partecipazione di minoranza / equity crowdfunding in aggiunta ad un incremento al 20% delle spese di Ricerca&Sviluppo;
  5. Ottenimento di almeno un brevetto;
  6. Trasformazione in società per azioni (S.p.A.).

Le startup già iscritte avranno un anno di tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti, pena la cancellazione dal Registro. Inoltre, a determinate condizioni, sarà possibile estendere il limite di iscrizione al Registro delle imprese da cinque a sette anni, ovvero da cinque a nove anni per la fase di “scaleup”.

Fondi e venture capital
Il testo espande l’accesso al Fondo di Garanzia PMI anche ai fondi di venture capital e prevede che i fondi pensione e le casse di previdenza private debbano destinare almeno il 5% (che diventerà il 10% dal 2026) degli investimenti qualificati dell’anno precedente a Fondi di venture capital, al fine di conservare le attuali esenzioni fiscali.

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